1. All'articolo 127 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti ausiliari e le organizzazioni di volontariato che a qualsiasi titolo presentano al Ministero della solidarietà sociale, alle regioni, alle provincie, alle aziende sanitarie locali e ai comuni richiesta di finanziamento per progetti di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza devono corredare le domande con i seguenti documenti: nome, cognome e dati anagrafici completi del responsabile legale dell'ente o dell'organizzazione e del responsabile del progetto; relazione analitica sugli obiettivi, sui tempi di realizzazione, sulle metodologie di intervento, sulle risorse disponibili e su quelle da recuperare, sul personale volontario e non volontario a disposizione e sulla sua preparazione specifica nel settore di intervento; bilancio di previsione del progetto, con l'eventuale indicazione di altre fonti di finanziamento; bilancio consuntivo dell'ente o dell'organizzazione per l'anno precedente e bilancio preventivo per l'anno corrente, redatti secondo un modello approvato con decreto del Ministro della solidarietà sociale per i progetti finanziati dal Governo o da altri organismi nazionali, e con decreto del presidente della giunta regionale per i progetti finanziati da regioni, province, comuni, aziende sanitarie locali e altri enti locali. Gli enti destinatari delle suddette domande possono, con apposito regolamento, richiedere la presentazione di ulteriore documentazione»;
b) al comma 4 le parole: «, con particolare riferimento ai progetti volti
c) alla lettera a) del comma 5, dopo la parola: «prevenzione» sono inserite le seguenti: «e di incentivazione degli interventi di cui all'articolo 133»; e le parole: «sul territorio nazionale» sono soppresse;
d) alla lettera a) del comma 7, dopo le parole: «riduzione del danno» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 133»; e le parole: «purché finalizzati al recupero psico-fisico della persona» sono soppresse;
e) il comma 8 è abrogato.